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Transizione 4.0 e ilink® System

Sommario

1. Il quadro normativo di riferimento
2. L’oggetto del decreto e l’ambito temporale
3. La procedura di accesso: le tre comunicazioni
4. Gli oneri documentali: perizia tecnica e certificazione contabile
5. Controlli, verifiche e conservazione documentale
6. Cause di decadenza e procedura di recupero
7. Quadro riepilogativo degli adempimenti

1. Il quadro normativo di riferimento

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) reintroduce la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il meccanismo, che riprende l’architettura dell’iperammortamento originario (2017-2019), opera attraverso l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La norma primaria demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Il decreto interministeriale, trasmesso dal MIMIT al MEF per il prescritto concerto, si compone di 11 articoli e di un Allegato tecnico contenente i parametri di costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento è corredato da relazione illustrativa e relazione tecnica.

2. L’oggetto del decreto e l’ambito temporale

Il decreto definisce in apertura l’oggetto del provvedimento, stabilendo che le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il rinvio al TUIR assume rilievo determinante ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento. La norma fiscale generale stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.

Ne consegue che rileva la data di consegna del bene e non quella dell’ordine. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell’emissione dell’ordine. Simmetricamente, ordini effettuati nel periodo agevolato ma con consegna successiva al 30 settembre 2028 non potranno beneficiare della maggiorazione, salvo il caso di investimenti prenotati entro tale data con acconto del 20%.

3. La procedura di accesso: le tre comunicazioni

Il decreto disciplina la procedura di accesso al beneficio, articolata in tre fasi obbligatorie gestite telematicamente attraverso la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

3.1. Comunicazione preventiva

L’impresa è tenuta a trasmettere preliminarmente, per gli investimenti in ciascuna struttura produttiva, una comunicazione contenente:

  • i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
  • la tipologia degli investimenti programmati;
  • l’ammontare complessivo degli investimenti.

3.2. Comunicazione di conferma

Entro 60 giorni dalla trasmissione della ricevuta di comunicazione con esito positivo da parte del GSE, l’impresa trasmette le informazioni comprovanti il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

Il termine di 60 giorni rappresenta un ampliamento rispetto ai 30 giorni previsti dalla disciplina di Transizione 5.0, offrendo alle imprese maggiore flessibilità nella fase di avvio dell’investimento.

3.3. Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.

Il decreto precisa che, nel caso in cui le comunicazioni preventiva e di conferma abbiano ad oggetto più beni, la data di completamento coincide con quella di effettuazione dell’ultimo investimento.

A seguito del completamento delle tre fasi procedurali, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, comunica all’impresa entro dieci giorni l’esito positivo delle verifiche ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni.

4. Gli oneri documentali: perizia tecnica e certificazione contabile

4.1.1 Perizia tecnica asseverata

Il decreto stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata rilasciata da:

  • ingegneri iscritti nei relativi albi professionali;
  • periti industriali iscritti nei relativi albi professionali;
  • enti di certificazione accreditati.

Scarica qui il modello di autocertificazione

4.1.2 Dichiarazione sostitutiva

Per il settore agricolo, in relazione ai beni inclusi negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati.

I soggetti abilitati al rilascio della perizia devono essere dotati di idonee coperture assicurative.

Soglia di semplificazione. La perizia è obbligatoria per i beni di valore individuale superiore a 300.000 euro. Al di sotto di tale soglia è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Chiedi qui un preventivo per una perizia tecnica asseverata.

4.2. Certificazione contabile

In un’altra disposizione, il decreto prevede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro. Il revisore è tenuto ad osservare i principi di indipendenza elaborati dalla normativa vigente e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

5. Controlli, verifiche e conservazione documentale

Il decreto disciplina le attività di controllo, affidate al GSE sulla base della convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, riscontrando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto. Può altresì richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale ulteriore documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.

Obbligo di conservazione. L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell’investimento, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica, ivi comprese:

  • le perizie e le attestazioni;
  • le fatture e i documenti di trasporto;
  • gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

6. Cause di decadenza e procedura di recupero

6.1. Cause di decadenza

Il decreto individua le cause di decadenza dal beneficio:

  • cessione onerosa dei beni o delocalizzazione all’estero prima del termine del periodo di fruizione;
  • assenza di requisiti tecnici o irregolarità documentali non sanabili;
  • false dichiarazioni o impedimento alle attività di controllo;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
  • altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza, anche parziale, del beneficio.

​6.2. Procedura di recupero

Una specifica disposizione disciplina la procedura di recupero delle agevolazioni non spettanti. Nel caso in cui, all’esito dei controlli, sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate, indicando:

  • i presupposti della decadenza;
  • i mezzi di prova;
  • le ragioni giuridiche della decadenza.

L’Agenzia delle entrate procede ai conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

7. Quadro riepilogativo degli adempimenti