Sommario
1. Il quadro normativo di riferimento
2. L’oggetto del decreto e l’ambito temporale
3. La procedura di accesso: le tre comunicazioni
4. Gli oneri documentali: perizia tecnica e certificazione contabile
5. Controlli, verifiche e conservazione documentale
6. Cause di decadenza e procedura di recupero
7. Quadro riepilogativo degli adempimenti
1. Il quadro normativo di riferimento
La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) reintroduce la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il meccanismo, che riprende l’architettura dell’iperammortamento originario (2017-2019), opera attraverso l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La norma primaria demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Il decreto interministeriale, trasmesso dal MIMIT al MEF per il prescritto concerto, si compone di 11 articoli e di un Allegato tecnico contenente i parametri di costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento è corredato da relazione illustrativa e relazione tecnica.
2. L’oggetto del decreto e l’ambito temporale
Il decreto definisce in apertura l’oggetto del provvedimento, stabilendo che le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il rinvio al TUIR assume rilievo determinante ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento. La norma fiscale generale stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.
Ne consegue che rileva la data di consegna del bene e non quella dell’ordine. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell’emissione dell’ordine. Simmetricamente, ordini effettuati nel periodo agevolato ma con consegna successiva al 30 settembre 2028 non potranno beneficiare della maggiorazione, salvo il caso di investimenti prenotati entro tale data con acconto del 20%.
3. La procedura di accesso: le tre comunicazioni
Il decreto disciplina la procedura di accesso al beneficio, articolata in tre fasi obbligatorie gestite telematicamente attraverso la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
3.1. Comunicazione preventiva
L’impresa è tenuta a trasmettere preliminarmente, per gli investimenti in ciascuna struttura produttiva, una comunicazione contenente:
- i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
- la tipologia degli investimenti programmati;
- l’ammontare complessivo degli investimenti.
3.2. Comunicazione di conferma
Entro 60 giorni dalla trasmissione della ricevuta di comunicazione con esito positivo da parte del GSE, l’impresa trasmette le informazioni comprovanti il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.
Il termine di 60 giorni rappresenta un ampliamento rispetto ai 30 giorni previsti dalla disciplina di Transizione 5.0, offrendo alle imprese maggiore flessibilità nella fase di avvio dell’investimento.
3.3. Comunicazione di completamento
Al completamento degli investimenti, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Il decreto precisa che, nel caso in cui le comunicazioni preventiva e di conferma abbiano ad oggetto più beni, la data di completamento coincide con quella di effettuazione dell’ultimo investimento.
A seguito del completamento delle tre fasi procedurali, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, comunica all’impresa entro dieci giorni l’esito positivo delle verifiche ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni.
4. Gli oneri documentali: perizia tecnica e certificazione contabile
4.1.1 Perizia tecnica asseverata
Il decreto stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata rilasciata da:
- ingegneri iscritti nei relativi albi professionali;
- periti industriali iscritti nei relativi albi professionali;
- enti di certificazione accreditati.
